TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 206.
(Disposizioni concernenti l'Istituto per il credito sportivo).

Art. 206.
(Disposizioni concernenti l'Istituto per il credito sportivo).

      1. È assegnato all'Istituto per il credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

      1. Identico.

      2. Il contributo di cui al comma 1 concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.       2. Identico.
      3. Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179.       3. Identico.
      4. ...............................................
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      Stralciato.